Criterio della prova e del calcolo della perdita di capacità lavorativa specifica.
Una volta che il danneggiato abbia provato di svolgere un’attività lavorativa autonoma, che durante il periodo di invalidità temporanea non sia stato in grado di svolgere la stessa, ovvero l’abbia svolta in maniera ridotta, e che contemporaneamente non abbia percepito il relativo reddito, può presumersi, salva la prova contraria, l’esistenza del danno patrimoniale.
Ed invero, mentre al lavoratore dipendente, che durante il periodo di invalidità totale temporanea ha percepito l’intera retribuzione dal suo datore di lavoro, nulla spetta a titolo di risarcimento per questa causale, poiché nessuna diminuzione patrimoniale si è prodotta nella sua sfera patrimoniale ed il danno è subito invece dal datore di lavoro, che ha pagato la retribuzione senza ottenere la prestazione lavorativa, non altrettanto può dirsi per il lavoratore autonomo.