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Risarcimento del danno morale soggettivo quale categoria autonoma

Va riconosciuto il risarcimento del danno non patrimoniale dei prossimi congiunti attori, sub specie di danno morale soggettivo. Questo si identifica, com’è noto, con la sofferenza interiore, il patema d’animo, il turbamento, che originano da un fatto illecito lesivo di interessi costituzionalmente rilevanti.

Quanto alla liquidazione, è, altrettanto, noto che il danno morale, non potendo essere provato e, comunque, quantificato nel suo preciso ammontare, deve essere determinato equitativamente dal giudice, avendo riguardo alla gravità del fatto illecito, da cui origina il danno, all’intensità delle sofferenze patite dall’offeso ed a tutti gli elementi peculiari del caso concreto, sì che la somma riconosciuta sia adeguata ad esso e non costituisca un simulacro di risarcimento.