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Disapplicazione delle tabelle ex art. 139 Cod. Ass. per la responsabilità professionale medica

Circa la liquidazione del danno, da eseguirsi secondo una valutazione equitativa, essa deve ispirarsi ai criteri individuati nelle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano (cfr. Cass. Civ. 12408/2011: «poiché l’equità va intesa anche come parità di trattamento, la liquidazione del danno non patrimoniale alla persona da lesione dell’integrità psico-fisica presuppone l’adozione da parte di tutti i giudici di merito di parametri di valutazione uniformi che, in difetto di previsioni normative, vanno individuati in quelli tabellari elaborati presso il tribunale di Milano, da modularsi a seconda delle circostanze del caso concreto») e non invece, ai valori tabellari di cui alla L n. 57/2001 (successivamente trasfuse nell’art. 139 Cod. Ass.), il cui ambito applicativo è limitato ai sinistri cagionati dalla circolazione di veicoli e, far data dall’entrata in vigore del D.l. 13 settembre 2012, n. 158 convertito nella L 189/2012 – inapplicabile ratione temporis alla fattispecie in esame- al danno biologico conseguente all’attività dell’esercente della professione sanitaria, limitatamente ai cosiddetti danni micropermanenti, contenuti entro la soglia del 9%.